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Piattaforma informativa per esperti sulla celiachia e sensibilità al glutine non celiaca.

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Linee guida sulla celiachia

Nel dicembre 2007 è stata istituita la “task-force” di specialisti di varie branche della Medicina a supporto del Comitato Scientifico Nazionale di AIC (oggi Comitato Scientifico del Gruppo AIC) con l’intento di creare una rete di competenze specialistiche in grado di offrire un contributo scientifico di primo piano per meglio affrontare i vari aspetti multidisciplinari della malattia celiaca.
 

Nomenclatura delle forme di celiachia

La nomenclatura per descrivere le  diverse manifestazioni della malattia vuole  sottrarsi a qualunque confusione e  fraintendimento: si sconsiglia pertanto di ricorrere in futuro a termini quali celiachia tipica, manifesta o silente e di non usare altri sinonimi. Una descrizione dettagliata delle forme della celiachia è disponibile qui.
 

Procedure diagnostiche raccomandate

La procedura diagnostica consigliata per accertare la celiachia in un bambino, un giovane o un adulto,  prevede un dosaggio degli anticorpi IgA anti-transglutaminasi, IgA anti-endomisio e IgA totali, per escludere un deficit di IgA. Gli esami della saliva e delle feci non hanno valore diagnostico nel caso della celiachia. – Ulteriori indicazioni sulla procedura diagnostica si trovano qui.
 

Diagnosi nei bambini

Riguardo alla procedura diagnostica da adottare nel caso in cui il paziente sia un bambino, la commissione si è attenuta alle linee guida ESPGHAN: in presenza di determinati risultati del dosaggio anticorpale, se è stata confermata la presenza di HLA-DQ2 o di DQ8 e se i pazienti rispondono all’introduzione di un regime alimentare senza glutine, la diagnosi di celiachia non dev’essere necessariamente confermata da una biopsia. Se la diagnosi ha  seguito  il procedimento  suggerito, non è indicato condurre un test di carico del glutine a qualche anno di distanza per verificare la diagnosi, contrariamente a quanto si riteneva in passato.
 

Introdurre l’avena nella dieta senza glutine

L’avena non contaminata dal glutine  trovare impiego in un regime alimentare glutenfree a patto che non compaiano effetti indesiderati. In questo come nel caso di altri cereali naturalmente privi di glutine, è importante accertarsi che il paziente consumi solo alimenti contrassegnati dal marchio “senza glutine”, per escludere del tutto il rischio di una contaminazione nelle fasi di produzione del prodotto.

Le forme di celiachia

  • Celiachia classica (già tipica)
  • Celiachia sintomatica (già atipica, manifesta)
  • Celiachia subclinica (già asintomatica, silente)
  • Celiachia potenziale (già latente)
  • Celiachia refrattaria

Valore limite per il glutine

Regolamento (CE) n. 41/2009

Il Regolamento CE della Commissione del 20 gennaio 2009 sulla composizione e sull’etichettatura di prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine ha stabilito nuovi valori limite per il glutine negli alimenti per diete e negli alimenti destinati al consumo in generale. Dal primo gennaio 2012 è ammessa la menzione “senza glutine” solo per gli alimenti nei quali il contenuto di glutine non supera i 20 mg/kg,. Se il contenuto di glutine è compreso tra i 21 e i 100 mg/kg, ciò non è più consentito. I singoli paesi dell’Unione Europea hanno la facoltà di decidere se questi prodotti debbano riportare la menzione “contenuto di glutine molto basso” o un’altra dicitura.

Download: Regolamento (CE) n. 41/2009

Alimenti destinati a gruppi specifici di consumatori

Regolamento (UE) n. 609/2013

La Direttiva del 2009 sui prodotti destinati a un’alimentazione particolare (“alimenti dietetici”), è stata abrogata il 12 giugno 2013 dal regolamento relativo agli alimenti destinati a gruppi specifici di consumatori (alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, per fini medici speciali, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso). Questo regolamento entrerà in vigore al posto del Regolamento(CE) n. 41/2009 il 20 luglio2016. È previsto che in futuro le condizioni per l’impiego delle diciture “senza glutine” e “contenuto di glutine molto basso” siano disciplinate  per consentire alle persone affette da intolleranza al glutine di avere accesso perlomeno delle stesse informazioni.

Download: Regolamento (UE) n. 609/2013

Indicazione degli allergeni presenti negli alimenti imballati

Direttiva 2007/68/CE

La Direttiva della Commissione del 27 novembre 2007 modifica l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne alcuni ingredienti alimentari che vanno obbligatoriamente segnalati sulle etichette dei prodotti confezionati.

In tutti i paesi dell’Unione Europea i seguenti ingredienti, causa frequente di allergie e altre intolleranze, devono essere indicati nella lista degli ingredienti o nel nome del prodotto:
  • Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
  • Crostacei e prodotti a base di crostacei
  • Uova e prodotti a base di uova
  • Pesce e prodotti a base di pesce
  • Arachidi e prodotti a base di arachidi
  • Soia e prodotti a base di soia
  • Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
  • Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati)
  • Sedano e prodotti a base di sedano
  • Senape e prodotti a base di senape
  • Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
  • Lupini e prodotti a base di lupini
  • Molluschi e prodotti a base di molluschi
Download: Direttiva 2007/68/CE

Segnalazione di allergeni in alimenti imballati e non

Regolamento (UE) n. 1169/2011

Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 per la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nei paesi dell’Unione Europea. Questo documento abroga i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006. Oltre a disciplinare taluni aspetti della fornitura d’informazioni ai consumatori al fine di prevenire azioni ingannevoli e omissioni e di garantire al consumatore un’adeguata informazione sulla composizione e provenienza degli alimenti, il regolamento sancisce l’importanza di segnalare la presenza di eventuali allergeni e stabilisce che sugli alimenti imballati o nelle liste degli ingredienti, gli allergeni debbano essere messi in evidenza. Inoltre estende l’obbligo di segnalare al consumatore la presenza di allergeni anche in alimenti non preimballati, come quelli che si acquistano in panetteria, macelleria, nei negozi di gastronomia e nelle mense. A questo proposito, il governo federale ha emanato un regolamento nazionale che integra quanto sancito dall’Unione Europea sulle informazioni ai consumatori e stabilisce che la presenza di allergeni vada sempre segnalata su di un cartellino o sul menu, su di un avviso affisso in un luogo ben visibile, o in altra forma scritta. Il gestore o un collaboratore ben informato sono autorizzati a trasmettere a voce le informazioni, a condizione di avere a disposizione un appunto scritto sugli allergeni contenuti in un alimento da mettere a disposizione al cliente che ne faccia richiesta.

Download: LMIV

Guida alla diagnosi e follow up

Linee guida del comitato scientifico dell' Associazione Italiana Celiachia

In assenza di una diagnosi certa e inequivocabile non si deve intraprendere la dieta senza glutine. Ma quali sono i metodi di diagnosi corretti) Il comitato scientifico dell' Associazione Italiana Celiachia AIC ha redatto una guida per la diagnosi e ed il follow up  della malattia celiaca.

Download: Guidelines for the Diagnosis and Follow-up of Celiac Disease

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Safety and wholesomeness of oats for coeliac people - analytical aspects (2013)

Hannu Salovaara
Head of Food Technology division
Food and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland

Simposio internazionale dal titolo “10 anni di ricerca senza glutine e prospettive future”, 30.11.2013, AREA Science Park di Trieste (Italia)
www.drschaer-institute.com